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suppliranno a chiarire questa riunione di nozioni. La caratteristica degli uffizi venali vacabili della corte e curia romana, Officia venalia vacabilia, si è che essi vengono posseduti sotto il pericolo di vi ta della persona, alla quale gli uffizi in Dataria sono inscritti ossia intestati; per cui alla morte naturale dell' intestatario l'uffizio venale vaca, e se ne devolve im mediatamente l'assoluta proprietà al principe o camera apostolica, a conto della quale la dataria apostolica lo rivende al prezzo reperibile, versandone la somma ricevuta alla medesima. La vacanza di tal genere di uffizi venali vie. ne impedita quando l'uffiziale, ossia l'in testatario del vacabile ne è insieme il pro prietario, e il vende ad altra persona, la quale vendita dicesi Rassegna; come anche quando chi ha la proprietà di un uffizio in sua testa non iscritto, trasferi. sce la inscrizione a suo beneplacito, ossia trasferisce il pericolo di vita nel suo uffizio ad un'altra persona. Nel caso l'intestatario sia assente da Roma, richiede şi che il proprietario dell'uffizio dia una cauzione alla dataria del prezzo del vaca. bile, qualora il detto intestatario non sopravviva 40 giorni alla seguita Traslazione. Dalle traslazioni del pericolo di vi ța di persona in persona in un uffizio vacabile deriva, che alcune famiglie hanno di essi conservato per qualche secolo la proprietà. L'uffizio vacabile, quando sia intestato nella persona medesima del proprietario, non può essere lasciato in testamento, nè conseguirsi per eredità ab intestato, solo ciò può accadere quando il proprietario di un vacabile intestato lo tiene in altra persona. Per altro deve ve. rificarsi all'epoca dell'apertura del testamento,o del possesso dell'eredità, che l'intestatario sia vivente.Chi acquista un uffizio venale vacabile della curia romaua,ossia di quelli attinenti alla dataria e cancelleria apostolica, può intestarlo a se stesso o a terza persona. Se lo intesta a se stesso, esso ne è insieme proprietario e inteşta

a

tario. Se lo intesta a 3. persona, egli (l'acquirente del vacabile) dicesi ed è il proprietario, durante la vita del suo intestatario, e fa sua la rendita dell'uffizio. Qualora al vacabile sia annesso un esercizio, il quale esercizio è anche fruttifero, la rendita dell'esercizio non è del proprietario,ma dell'intestatario del vacabile. Non vi è differenza fra gli uffizi collegiali e non collegiali per ragione dell' intestatario, poichè tutti debbono essere intestati onde potere percepire il frutto.L'azienda degli uffizi vacabili venali è stata mai sempre di esclusiva pertinenza del Tribunale della Dataria apostolica (V.), senza che mai abbiavi avuto la minima ingerenza la camera apostolica, nè i suoi ministri. Il Datario o pro-datario è il difensore nato de' vacabilisti, ed in virtù di pontificii chirografi rappresenta tutti gli uffizi vacabili che mancano, e finchè mancano comunque del vero uffi ziale. La persona dalla dataria deputata privativamente alla partita degli uffizi sopraddetti è l'amministratore delle com. ponende, il quale anticamente, quando l'uffizio delle componende era anche ve nale,dicevasi l'uffiziale delle componende. Gli uffiziali vacabilisti se sono riuniti in collegio diconsi Pacabilisti Collegiali,altrimenti si chiamano Vacabilisti Singolari. I vacabilisti collegiali tenevano periodiche congregazioni, nelle quali trattavano liberamente e indipendentemente da chiunque altro gli affari economici de' loro collegi; nominavano per suffragi alcuni de gremio a sostenere varie incombenze nel rispettivo collegio più o meno lucrose e dette uffiziature, talune trimestrali, talune semestrali, talune annue; come anche per suffragi eleggevano i loro ministri, cioè il segretario (detto pure computista), comunemente chiamato cappellano (perchè come dissi nel vol. LXII, p. 30g,anticamente il cappellano che lo ro quotidianamente celebrava la messa, n'era pure il segretario, e come tale avea la cura e custodia de'libri e scritture del

proprio collegio; i collegi avendo poi co minciato ad eleggere per segretario un secolare, questo ritenne l'antica denominazione di cappellano), il depositario ed il procuratore, i quali 3 individui erano amovibili ad nutum de' nominanti. Le congregazioni degli uffiziali vacabilisti collegiali ebbero luogo fino alla chiusura del Tribunale della Cancelleria apostolica (V.) avvenuta nel gennaio 1810. Durante l'intruso governo francese, dal medesimo fu proposta la liquidazione de'vacabili, e venne effettuata per 779 parti circa dell'intero loro numero. Ripristinato il pontificio governo nel 1814,essendosi trovato in assai ristretto numero gli uffiziali vacabilisti di ciascun collegio, il Papa Pio VII a proposta del cardinal Mattei pro-datario stabilì una speciale congregazione sotto la presidenza di esso cardinale, onde esaminare l'affare degli uffizi vacabili e deʼrimasti vacabilisti, che non vollero liquidare, per proporre quindi quello che all'oggetto e alla circostanza reputavasi espediente. Fra le proposizioni che il det to Papa in modo provvisorio approvò il 1. ottobre 1814 furonvi le seguenti: Che non si tenessero da' superstiti collegiali vacabilisti le periodiche congregazioni. Che non avessero luogo le deputazioni alle uffiziature (pe'vacabili l'uffiziatura è una carica temporaria ne' collegi degli uffiziali vacabilisti, come sono gli uffi ziali de'sodalizi o confraternite). Che non si ammettessero rassegne, nè vendite degli uffizi non liquidati. Da queste disposizioni è derivato. 1.° Che vennero tolte ne'collegi tutte le uffiziature, a riserva di alcune ne'collegi degli Scrittori (V.) di bolle, tanto di maggiore quanto di minor grazia, troppo necessarie per le spedizioni delle bolle apostoliche, alle quali rispetto a' primi ora nomina trimestralmente il cardinal Vice-Cancelliere, ed in sua assenza mg. reggente della cancelle ria, e rispetto a'secondi il segretario deputa a vita gl'individui. 2.° Che i ministri de'vacabilisti collegiali sono nomina

I.

ti dal datario. 3. Che oltre a ciò ad alcuni proprietari degli uffizi non liquidati, i quali procuravano di essere assicurati del possesso de'loro uffizi in caso di morte de' loro intestatari, fu accordato per organo della dataria un pontificio rescritto declaratorio: Quod interim tempus et tem pora non currant. In questa disposizione s'intese poi comprendere qualunque proprietario di vacabile non liquidato, quantunque non si fosse munito di simile rescritto. Ma non ostante il divieto di rassegnare i vacabili non liquidati, si è verificato il caso di qualche vendita, concorrendovi però la pontificia annuenza. Parimenti i Papi, di alcuni vacabili de'quali erasi disposto per testamento, hanno confermato le testamentarie disposizioni a favore degli eredi de'possessori defunti. In questi casi però la dataria non ha richiesto che venisse effettuata la voltura del vacabile dall'antico al nuovo possessore. Siccome molti uffizi vacabili avevano annesso un esercizio, e gli emolumenti di questo esercizio spettavano esclusivamente a'rispettivi intestatari; così in seguito delle suaccennate provvisorie disposizioni pontificie, gli esercenti agli uffizi vacabili, aggregati tanto alla dataria, quanto alla cancelleria apostolica, vengono ora deputati dal cardinal pro-data. rio, senza però essere dichiarati formal. mente intestatari. Finchè i collegi de'vacabilisti hanno conservato l'intero loro numero de' collegiali, ne' nominati pro tempore alle uffiziature era richiesta una cognizione di ciò che si riferiva al proprio collegio, tanto per le tasse spettanti ad es so nelle singole spedizioni delle bolle apostoliche, quanto nella divisione del denaro esatto. I segretari, ad eccezione de' segretari de'suddetti scrittori di bolle, erano quelli che registravano ne' libri le somme da esigersi in ciascuna spedizione, tutti poi conoscevano le norme onde fare i mensuali riparti delle rendite, o redigevano uno scritto mensuale, nel quale a ciascun uffiziale era assegnata la compe

tente quota, quale scritto detto Lista o riparto veniva approvato da' deputati di ciascun collegio, avauti che di esso si fa. cesse trasmissione al proprio depositario, onde questi dasse a ciascun uffiziale o proprietario l'assegnata porzione. Dal 1814 in poi i detti segretari hanno le no tizie de'rispettivi collegi e delle loro tasse, e fanno i riparti, che trasmettono a' depositari, e quanto altro narrai nel vol. VII, p.158. I depositari pertanto de'col. legi de' vacabilisti non debbono avere e non hanno alcuna cognizione delle diverse tasse de'singoli collegi, nè del modo di fare i riparti delle rendite; ma solo hanno la responsabilità del denaro che essi hanno esatto, e de' pagamenti che fanno a termine delle liste de'segretari col. legiali. Essendo dal 1814 ristretti a 3 i depositari de'collegi deʼvacabilisti, e ciascuno indipendente dall'altro, da ciò risulta che niuno de' depositari può rite. nersi per depositario generale degli uf fizi vacabili (onde tale aggiunto va tolto dagli articoli CANCELLERIA APOSTOLICA e DATARIA APOSTOLICA, sebbene io l'aggiun. to lo desunsi dalle uffiziali e annuali Notizie di Roma, ed i due articoli gli approvarono i primari uffiziali de'due tribunali). Difatti l'esattore camerale riscuote da' singoli 3 depositari la rendita de'vacabili Jiquidati, che per disposizione pontificia è versata nell'erario della camera apostolica. Che se dovesse darsi l' aggiunto di generale ad uno de' depositari de' vaca bili, gl' istruiti di queste materie sostengono, che tale aggiunto si apparterreb. be al depositario o cassiere delle tasse del piombo nominato dal cardinal vice-cancelliere; poichè nelle sue mani deve farsi per intero il pagamento di tuttociò che in ciascuna spedizione va sotto il titolo di tasse del Piombo e registro delle bolle, e al medesimo devono rivolgersi anche gli altri due depositari per esigere Ja rata spettante al collegio cui servono. E mentre il depositario o cassiere del piombo può in qualche modo ascriversi

fra gli uffiziali di cancelleria (perchè tale lo chiama anche il Ciampini, De S. R. E. Vicecancellario, et Officialibus Cancellariae apostolicae, sectio xxu), non può per alcun titolo o ragione esser chiamato uffiziale di cancelleria nè di dataria il depositario de'vacabili,ch'è veramente il 2.° de'depositari. Il 3.° depositario è il piombatore ossia il custode del sigillo ponti. ficio di piombo. Le Notizie di Roma del 1833 per lax. volta, e dopo il deposi. tario generale del piombo e il piombatore, registrò nell'articolo Cancelleria Apostolica tra gli uffiziali della medesi ma, il Depositario de' Vacabili ed anche con l'aggiunto di generale, e tuttora con esso prosiegue a riportarlo; e dal 1852 registra pure il suo coadiutore. Ripeto, che niuno de' 3 depositari del denaro proveniente da' vacabili amministra vacabili, nè fa alcun riparto delle rendite di essi. Il depositario, che nelle Notizie di Roma è qualificato depositario generale de' vacabili, è depositario degli scrittori delle bolle tanto di maggiore, quanto di minor grazia; degli abbreviatori del parco di maggiore e di minore presidenza; de' procuratori delle spedizioni di bolle di minor grazia; de'presidenti di annona; de'cavalieri del Giglio; de'cavalieri Pii; de'cavalieri Lauretani; deʼregistratori e de' maestri del registro del le suppliche; de' protonotari apostolici; de' mazzieri pontificii; e degli altri uffiziali venali del palazzo apostolico; come anche de' sollecitatori delle bolle apostoliche di maggior grazia, comunemente denominati giannizzeri; e de' restanti collegi degli annatisti, ossia partecipanti delle mezze annate beneficiali, i quali sono i correttori e scrittori d'archivio, i cavalieri di s. Pietro, i cavalieri di s. Paolo, i cubiculari e gli scudieri apostolici,ed i porzionari diRi. pa. Lo stesso depositario è eziandio depositario di qualche altro vacabile singolare. Il depositario del piombo, rappresentalo in tutto dal cassiere, oltre l'essere depositario e cassiere in genere e in

Agostino Rempicci; a cui il Papa Pio IX ha dato in coadiutore il suo scalco se greto cav. Benedetto Filippani. Depositario del piombo è il conte Castore di Marsciano; e Piombatore, Francesco Lepri. Dicesi che l'uffizio di depositario de' vacabili, più o meno secondo le circostan ze, rende annui scudi 1500. Gli ussizi venali vacabili ponno essere classificati in uffizi della Cancelleria Apostolica, ed uffizi della Dataria apostolica, secondochè l'esercizio di essi deve prestarsi l'aggregazione de'medesimi si riferisce al la Cancelleria o alla Dataria medesime. I vacabili Camerali poi sono quelli di diversi collegi, a'quali nella loro istituzione furono assegnati in porzione di rendite alcuni annui proventi della camera apostolica, e perciò denominati alcuni di tali vacabilisti anche Porzionari, ridotti indi ad annui pagamenti; qual rendita (che tuttora in parte pagasi a'singoli collegi) dicesi rendita certa del vacabile, a differenza di quella incerta ed eventuale proveniente dall'esazione delle tasse nelle spedizioni delle bolle e brevi pontificii. Non ponno dirsi camerali que. gli uffizi vacabili, la cui rendita è stata ap plicata con chirografi pontificii per diversi titoli alla camera apostolica. Essendoi vacabili uu debito della camera apostolica, non si può esattamente per questo titolo dirsi che essa ne sia la proprietaria diretta, il che corrisponderebbe alla pro. posizione che i debiti sono una proprietà. Nella istituzione di alcuni uffizi vacabili collegiali vennero cedute alcune incerte rendite della camera apostolica, come le mezze Annate beneficiali ec. Le mezze annate però non formano l'introito del la componenda della dataria, ma dopo la cessione formano rendita de'vacabili.

generale delle tasse del piombo, è in particolare depositario de'collegi de'colletto ri del piombo, de' maestri del registro delle bolle spedite per la via di cancel, leria, e degli scrittori del registro medesimo. Il piombatore è depositario de'mae. stri e de' porzionari del piombo, e de' Penitenzieri di s. Pietro, come partecipanti delle tasse del sigillo pontificio di piombo. E qui devesi avvertire, che la Penitenzieria apostolica entra a parte di alcune tasse sulle spedizioni delle bolle, ma di quelle che vengono spedite per l'uffizio denominato di minor grazia, nelle quali tasse è compresa quella pe' suddetti penitenzieri. Per gli uffizi vacabili singolari vengono deputati dal car dinal pro-datario persone idonee oude esercitare.le incombenze del vacabilista, e ad esigerne le rendite che vengono depositate al depositario per versarle nell' erario della camera apostolica ossia al suo esattore. Niuna depositeria degli uffizi vacabili è annessa alla carica di amministra tore delle componende. Pel narrato nel vol. XIX, p. 157, e pel fallimento del Tartaglia, dalla più parte de'collegi vacabilisti eletto loro depositario, Pio VI nel 1790 deputò depositario interino de' medesimi l'ab. Ghigoardi amministrato re generale delle componende.Morto que sti nel 1794 gli successe il rispettabile ab. Domenico Sala, che sin dal 1791 si legge nelle Notizie di Roma suo coadiutore. Non solamente occupò la carica delle componende, ma fu anche a lui affida. ta tale depositeria, ed ambedue gli uffizi ritenne sino al 1832 epoca di sua mor. te, e lasciando preziose notizie mss, su questo argomento, non meno che sul la Dataria e Cancelleria. Tanto l'abbate Ghignardi, che l'abbate Sala in tutte le annuali successive Notizie di Ro-sti, e cessarono quindi d'essere introito ma, solamente sono registrati quali amministratori delle componende. Nello stesso 1832 Gregorio XVI, a mezzo del cardinal pro-datario, nominò uno speciale Depositario de' vacabili, ed è il cav.

pontificio o meglio un provento del pon. tificato. Siccome nella istituzione di tut ti gli uffizi vacabili i romani Pontefici andavano a contrarre de'debiti,così per sicurezza della restituzione del denaro hanno

ipotecato a nome loro e della camera apostolica i beni e rendite della camera medesima. Quindi può dirsi, che furono vendute, non già ipotecate, alcune rendite che provenivano dalla cancelleria apostolica. Si vuole che la camera apostolica ritragga daʼvacabili non liquidati annui scudi sette, otto o nove mila, e ne pa ghi circa 72,000, cioè per gli assegnamenti a'collegi de'vacabilisti denominati cavalieri di s. Pietro, cavalieri di s. Pao lo, cavalieri Pii, cavalieri del Giglio, cubi culari e scudieri apostolici, porzionari di Ripa, presidenti di annona, correttori e scrittori di archivio, protonotari apostolici, ed è perciò che tali uffizi vacabili (per distinzione degli altri che nulla rice vono di assegnamento dalla camera) sono chiamati camerali. Vi sono tuttavia de'vacabili che non si amministrano da' summentovati depositari, ma daʼproprie tari rispettivi, come nell'università romana, nella quale uno de'bidelli è vacabile spettante ad un principe romano, il quale cogli emolumenti e stipendio che ne trae, ne fa partecipe quello cui fa eser citare l'uflizio. Vi furono de' collegi, come dirò, di vacabilisti decorati di ordini equestri e onorati di privilegi. An che altri vacabilisti singolari goderono prerogative ed esenzioni. Di questi, delle somme richieste peʼdifferenti vacabili, di quanto essi rendevano, ne ragionai ne' loro articoli che poi ricorderò. I vacabili sli Scrittori apostolici, i cavalieri Lau. retani,del Giglio, di s. Pietro, dis. Paolo, ed i cavalieri Pii (V.),oltre altri erano pure Protonotari (V.) titolari. I vacabilisti collegiali, che attualmente hanno nella cancelleria apostolica i segretari cappel. lani, sono i seguenti; cioè il segretario cappellano degli scrittori delle bolle di maggior grazia, il segretario cappellano degli abbreviatori, il segretario cappellano de'sollecitatori apostolici, quello degli scrittori d'archivio, quello de' porzionari di Ripa, quello de'presidenti dell'annona, quello de'cubiculari apostolici, quello de

gli scudieri apostolici, quello de'cavalieri di s. Pietro, quello de'cavalieri di s. Paolo, quello de' cavalieri del Giglio, quello de'cavalieri Pii, quello de'cavalieri Lauretani, quello degli scrittori di bolle di minor grazia, quello de'procuratori delle bolle, quello degli scrittori de'brevi apostolici, quello deʼregistratori delle bolle di maggior grazia, quello de' maestri del registro, quello de'collettori del piombo ec. De'loro onorari e stipendi, come di quelli degli altri uffiziali dello stesso tribunale, si può vedere a p. 68 la Statistica di tutti gli uffizi ed impieghi del dominio della s. Sede all'epoca del 1848, Roma 1849. A p. 73 sono ripor tati gli onorari e stipendi degli uffiziali del tribunale della dataria apostolica. Lessi in un antico documento: Il cavalierato del Giglio importava l'acquisto dell' uffizio scudit 150, più doveasi pagare per la spedizione e l'ammissione scudi 84, fruttan do certi annui scudi 66. Il collegio adunavasi in congregazione una o due volte l'anno, con premio incerto. Il cavalierato Pio importava l'acquisto dell' uffizio scudi 950, più doveasi pagare per la spedizio neel'ammissione scudi 82, fruttando certi annui scudi 54. Il collegio aduna vasi tre o quattro volte l'anno, con premio incerto. I cardinali potevano avere in proprietà i vacabili della curia romana, ma que' vacabili inerenti a uffizi di dignità e all'esercizio di cariche non potevansi da loro ritenere, e colla promozione al car dinalato cessa vano. Talvolta i cardinali ebbero la proprietà de' vacabili intestati sotto altro nome. In seguito fu loro concessa la ritenzione. Dice il Lunadoro, nella Relazione della Corte di Roma, essere il prelato Tesoriere generale (V.) il conservatore degli obblighi de' Luoghi di Monte (V.), degli uffizi vacabili camerali, e de' depositi di denaro della camera apostolica, provenienti da' Tributi (V.) e dal complesso di sue rendite, a seconda della bolla di Benedetto XIV, Romanae Curiae, de'21 dicembre 1745. Anche i

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